Ravvedimento operoso per omesso/insufficiente pagamento dei tributi
L’istituto del cd. ‘Ravvedimento Operoso’ risulta normativamente introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il ‘ravvedimento operoso’ consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie – prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza – in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.
Il ravvedimento operoso rappresenta uno strumento teso a deflazionare il contenzioso di natura tributaria.
La regolarizzazione è possibile anche successivamente all’inizio di eventuali controlli da parte di organi verificatori, purchè il contribuente non abbia già ricevuto (cause ostative al ravvedimento):
– il cd. ‘avviso bonario’;
– la notifica di un avviso di accertamento/di liquidazione o di irrogazione di sanzioni;
– la notifica di un avviso di recupero del credito d’imposta.
E' possibile quindi regolarizzare l’omesso o insufficiente pagamento dei tributi, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.
I principali tributi che possono essere regolarizzati sono:
– le imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi (IRPEF, IRES, IRAP, Addizionali …);
– le ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta;
– l’imposta sul valore aggiunto (IVA);
– l’imposta di registro (nelle locazioni quella dovuta per le annualità successive alla prima);
– l’imposta ipotecaria;
– l’imposta catastale.
La regolarizzare dell’omesso o insufficiente pagamento dei tributi.