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Comunicazione dati conducente - Art. 126 bis del Codice della Strada

Servizio Attivo
Qualora, a seguito di notificazione di un accertamento di violazione alle norme del C.d.S. sia prevista la decurtazione di punti dalla patente di guida, deve essere effettuata una comunicazione all'organo accertatore relativa ai dati del conducente che ha commesso la violazione stessa. La comunicazione è a carico del conducente quale responsabile della violazione, nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 C.d.S., deve fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, con le stesse modalità sopra riportate.



A chi è rivolto

Coloro i quali hanno ricevuto la notifica di una sanzione per la violazione alle norme del Codice della Strada comportante la decurtazione di punteggio sulla patente, dovranno comunicare entro i termini indicati a verbale i dati della patente del conducente del veicolo alla quale sarà applicata la decurtazione del punteggio prevista dalla violazione accertata.  

Descrizione

Qualora, a seguito di notificazione di un accertamento di violazione alle norme del C.d.S. sia prevista la decurtazione di punti dalla patente di guida, deve essere effettuata una comunicazione all'organo accertatore relativa ai dati del conducente che ha commesso la violazione stessa. La comunicazione è a carico del conducente quale responsabile della violazione, nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 C.d.S., deve fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, con le stesse modalità sopra riportate.


Come fare

Presentando all'Ufficio di Polizia Locale quanto segue:

  • Modulo Comunicazione Dati del Conducente compilato e firmato (il modulo è reperibile in questa sezione sotto la voce "Documenti Allegati" oppure presso lo sportello dell'Ufficio di Polizia Locale in orario di apertura);
  • Copia fronte/retro della patente.

Cosa serve

Comunicazione dati conducente - Art. 126 bis del Codice della Strada

Cosa si ottiene

Comunicazione dati conducente - Art. 126 bis del Codice della Strada

Tempi e scadenze

La comunicazione deve pervenire entro 60 gg dalla notifica dell'accertamento.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

ovvero a mezzo pec all'indirizzo protocollo.balangero@pec.it ovvero a mezzo mail all'indirizzo polizia.municipale@comune.balangero.to.it

Riferimenti Normativi

Art. 126 bis del Codice della Strada

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Modulo Comunicazione Dati del Conducente (244,38 KB)
Modulo di comunicazione dati del conducente

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 28/02/2024


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